Il Consiglio federale modifica quattro ordinanze ambientali
Il Consiglio federale ha approvato le modifiche a quattro ordinanze ambientali. Le modifiche riguardano l'ordinanza sui siti contaminati, l'ordinanza sulla riduzione del rischio chimico, l'ordinanza sulla protezione delle acque e l'ordinanza sulle foreste.
In Svizzera ci sono circa 38.000 siti che contengono sostanze pericolose per l'ambiente. Di questi siti contaminati, si stima che circa 4.000 debbano essere bonificati. In base alle attuali disposizioni di legge, alcuni progetti di bonifica richiedono il trasporto di grandi quantità di materiali in impianti di smaltimento, il loro trattamento e il successivo trasporto in un altro luogo o l'esportazione all'estero. Questo nonostante il fatto che, dopo il trattamento, i materiali non rappresentino più un pericolo per l'ambiente nel sito originario.
Nel caso di grandi progetti di bonifica, dovrebbe ora essere possibile riutilizzare il materiale di scavo nel sito di bonifica con l'approvazione del governo federale. L'Ordinanza sui Siti Contaminati ne stabilisce le condizioni: la reintegrazione deve essere più vantaggiosa per l'ambiente rispetto allo smaltimento. Deve essere esclusa una nuova necessità di bonifica e il sito in questione deve essere monitorato a lungo termine dopo il completamento del ripristino per verificarne il successo. Questa modifica entrerà in vigore il 1° giugno 2024.
Ordinanza sulla riduzione del rischio chimico: adeguamento delle norme sui refrigeranti e sulle batterie
Per quanto riguarda i refrigeranti, l'ordinanza sulla riduzione del rischio chimico (ORRChem) deve essere adattata alle normative dell'UE e allo stato dell'arte. Questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Ciò limiterà l'immissione sul mercato di nuovi sistemi e apparecchi con refrigeranti particolarmente dannosi per il clima. Ciò è necessario affinché la Svizzera possa soddisfare gli obiettivi del Protocollo di Montreal per la protezione dello strato di ozono. Inoltre, garantisce che il livello di protezione in Svizzera non rimanga indietro rispetto a quello dell'UE e che i sistemi e gli apparecchi che non possono più essere immessi sul mercato dell'UE non vengano venduti in Svizzera.
Un'ulteriore modifica riguarda le batterie. L'obiettivo è quello di garantire un'implementazione standardizzata dell'ORRChem, soprattutto in considerazione del crescente numero di batterie utilizzate per alimentare le auto elettriche. Per questo motivo, l'obbligo di ritiro prevede ora che i concessionari possano addebitare i costi aggiuntivi di smaltimento per le batterie significativamente danneggiate. Inoltre, sarà introdotta una nuova disposizione per il rimborso della tassa di smaltimento anticipata (VEG) quando le batterie vengono esportate. La revisione dell'ORRChem garantirà alle aziende una maggiore certezza giuridica. Questa modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2024.
Disposizioni transitorie per gli accordi di programma nel settore ambientale
Dal 2008, la Confederazione e i Cantoni definiscono congiuntamente gli obiettivi ambientali da raggiungere e i sussidi che la Confederazione deve fornire negli accordi di programma. Per il prossimo periodo di programmazione (2025-2028), le disposizioni transitorie per i due accordi di programma sull'acqua (rivitalizzazione) e sulle foreste (protezione delle foreste) devono essere prorogate di quattro anni nelle relative ordinanze. In questo modo, i lavori iniziati potranno essere portati avanti e completati entro quattro anni. L'ordinanza sulla protezione delle acque e l'ordinanza sulle foreste saranno quindi modificate con effetto dal 1° gennaio 2025.
Fonte: bafu.admin.ch