Emanazione dell'ordinanza sui DPI e dell'ordinanza sugli apparecchi a gas
Il 25 ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e l'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas. Ciò garantisce la libera circolazione delle merci con l'UE in questi settori.
Il Regolamento UE sui DPI (Regolamento (UE) 2016/425) e il Regolamento UE sugli apparecchi a gas (Regolamento (UE) 2016/426) sono stati adattati al nuovo quadro giuridico per la commercializzazione dei prodotti. Al fine di mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e quello dell'UE ai sensi dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR, RS 0.946.526.81), vengono adottate l'ordinanza sui DPI e l'ordinanza sugli apparecchi a gas. Le versioni riviste entrano in vigore il 21 aprile 2018. L'art. 3 cpv. 5 dell'ordinanza sui DPI e l'art. 3 cpv. 5 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas entreranno in vigore già il 6 novembre 2017. Ciò significa che la designazione degli organismi di valutazione della conformità può avvenire già prima del 21 aprile 2018.
Grazie all'adeguamento delle norme tecniche, la libera circolazione delle merci nel settore del dispositivi di protezione individuale e di apparecchi a gas tra la Svizzera e l'UE possono continuare a essere garantiti senza compromettere la sicurezza.
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Fonte: SECO