Vie di fuga: le disposizioni sono armonizzate
Il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza 4 del Codice del Lavoro (ArGV 4) per quanto riguarda le vie di fuga negli stabilimenti industriali. La revisione armonizza le disposizioni tra l'ArGV 4 e le norme di sicurezza antincendio dell'Associazione cantonale degli assicuratori antincendio (VKF). L'ordinanza rivista entra in vigore il 1° maggio 2015.
L'Ordinanza 4 della Legge sul Lavoro (ArGV 4) regola i requisiti speciali per la costruzione e l'arredamento degli stabilimenti industriali e di una serie di stabilimenti non industriali con rischi operativi significativi. Tra le altre cose, regola le vie di fuga come forma speciale di viabilità. Le vie di fuga devono essere accessibili in modo sicuro in tutte le emergenze che possono verificarsi in uno stabilimento industriale e non devono interferire con il funzionamento dello stabilimento.
L'Associazione degli assicuratori antincendio cantonali (VKF) regola i requisiti minimi strutturali e tecnici per la protezione antincendio di tutti gli edifici in Svizzera per conto delle autorità edilizie cantonali. Dal 1° gennaio 2015 sono state riviste e messe in vigore le norme antincendio del VKF.
La presente revisione dell'ordinanza mira a eliminare i doppioni e ad armonizzare le disposizioni tra gli standard VKF e l'ArGV 4. Tutti i requisiti strutturali minimi per le vie di fuga, il loro numero, la lunghezza e il numero di scale sono quindi ancora una volta identici in entrambe le normative.
L'obiettivo di questa armonizzazione è stabilire la certezza del diritto in materia di pianificazione e costruzione. L'ordinanza rivista entrerà in vigore il 1° maggio 2015.