Società mercenarie vietate in Svizzera

Una società che fornisce servizi di sicurezza all'estero è ora soggetta all'obbligo di segnalazione. Inoltre, dal 1° settembre 2015, le cosiddette società mercenarie saranno vietate in Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore la Legge federale sui servizi di sicurezza privati forniti all'estero (FPS) e la relativa ordinanza a partire da questa data.

Le società locali che desiderano fornire servizi di sicurezza privata all'estero devono informare preventivamente le autorità.

La nuova legge federale sui servizi di sicurezza privati forniti all'estero (PSSA) intende contribuire a preservare la neutralità della Svizzera e a garantire il rispetto del diritto internazionale. Si applica alle società che forniscono servizi di sicurezza all'estero dalla Svizzera o che svolgono attività correlate in Svizzera. Sono comprese anche le autorità federali che incaricano le società di sicurezza di svolgere determinati compiti di protezione all'estero e le società con sede in Svizzera che controllano le società di sicurezza operanti all'estero (holding).

Conflitti armati: nessuna partecipazione  

Le società di sicurezza con sede in Svizzera non possono partecipare direttamente alle ostilità nel contesto di un conflitto armato all'estero. Il divieto di attività mercenarie comprende il reclutamento, l'addestramento e il collocamento di personale in patria e all'estero. Sono vietate anche le attività che promuovono gravi violazioni dei diritti umani. Ad esempio, un carcere non può essere gestito in uno Stato in cui è nota la presenza di torture.

Obbligo di segnalazione

Le società che desiderano fornire servizi di sicurezza privata all'estero devono prima informare l'autorità competente, ossia la Direzione degli affari politici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La notifica è necessaria, ad esempio, per la protezione delle persone e la custodia di beni e proprietà se avvengono in ambienti o situazioni sensibili, ma anche per il controllo delle persone o la cura dei detenuti. In una prima fase, la Direzione politica del DFAE decide entro quattordici giorni se l'attività segnalata dà luogo all'avvio di una procedura d'indagine. Se l'attività segnalata è in conflitto con gli scopi indicati dalla legge, viene vietata in una seconda fase.

Diverse misure di controllo ne garantiscono l'effettiva attuazione: a determinate condizioni, la Direzione degli affari politici del DFAE può ispezionare i locali dell'azienda senza preavviso e prendere visione dei documenti aziendali. Le violazioni della legge sono punibili con la reclusione fino a tre anni o con una multa.

Servizi di routine

Le disposizioni di attuazione prevedono una procedura di notifica semplificata per alcuni casi. Si tratta di servizi di routine (ad esempio, la protezione di un supermercato o di un calzaturificio in un ambiente sensibile).
Qui leggere il rapporto esplicativo dell'UFG sull'ordinanza sui servizi di sicurezza privati forniti all'estero (VPS).

FDJP-Comunicato stampa

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