Giornata dei diritti umani
La Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. È considerata la base del diritto internazionale in materia di diritti umani. Purtroppo, l'attuazione di molti punti è ancora oggi solo una chimera e viene calpestata anche dai Paesi che l'hanno proclamata 70 anni fa.
Nel 1966 sono entrati in vigore il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II). La UDHR, il Patto ONU I e il Patto ONU II costituiscono la Carta internazionale dei diritti umani.
"La verità, si dice, è la prima vittima della guerra".
Philip Snowden (1864-1937), è stato un politico britannico e il primo Cancelliere dello Scacchiere del Partito Laburista Britannico. (Fonte)
Ecco gli articoli come promemoria:
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e devono incontrarsi in uno spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione senza distinzione alcuna, per esempio di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione.
Inoltre, non sarà fatta alcuna distinzione sulla base dello status politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, fiduciario, non autonomo o altrimenti limitato nella sua sovranità.
Articolo 3
Ogni persona ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessuno sarà tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite in tutte le loro forme.
Articolo 5
Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni persona ha il diritto di essere riconosciuta come avente capacità giuridica ovunque.
Articolo 7
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza distinzioni, a un'uguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a un'uguale protezione contro qualsiasi discriminazione contraria alla presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti per gli atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o espulso dal Paese.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in piena uguaglianza, a un'equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale per la determinazione dei suoi diritti e doveri e di qualsiasi accusa penale a suo carico.
Articolo 11
- Chiunque sia accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge in un processo pubblico in cui abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che non era punibile secondo il diritto nazionale o internazionale al momento in cui è stata commessa. Allo stesso modo, non può essere inflitta una pena più pesante di quella minacciata al momento della commissione del reato.
Articolo 12
Nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e nella sua corrispondenza, né a una lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione legale contro tali interferenze o menomazioni.
Articolo 13
- Ogni persona ha il diritto di muoversi liberamente all'interno di uno Stato e di scegliere il proprio luogo di residenza.
- Ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese.
Articolo 14
- Tutti hanno il diritto di chiedere e ottenere asilo dalle persecuzioni in altri Paesi.
- Questo diritto non può essere esercitato nel caso di un'azione penale effettivamente intentata per crimini di natura non politica o per atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Tutti hanno diritto a una nazionalità.
- Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né gli può essere negato il diritto di cambiare la propria nazionalità.
Articolo 16
- Le donne e gli uomini in età da matrimonio hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna restrizione di razza, nazionalità o religione. Hanno pari diritti al momento del matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento.
- Il matrimonio può essere contratto solo se i futuri coniugi sono d'accordo liberamente e senza riserve.
- La famiglia è l'unità naturale di base della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto di possedere beni sia da solo che in comunità con altri.
- Nessuno può essere privato arbitrariamente dei propri beni.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nella pratica, nel culto e nell'osservanza.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e indipendentemente dalle frontiere.
Articolo 20
- Tutti hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di formare associazioni.
- Nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha il diritto di partecipare alla formazione degli affari pubblici del proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti.
- Tutti hanno diritto a un accesso paritario alle cariche pubbliche del proprio Paese.
- La volontà del popolo è la base dell'autorità del potere pubblico; questa volontà deve essere espressa attraverso elezioni regolari, non falsate, universali ed eque, a scrutinio segreto o con una procedura elettorale libera equivalente.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e al godimento, attraverso misure nazionali e la cooperazione internazionale e tenendo conto dell'organizzazione e delle risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'occupazione, a condizioni di lavoro giuste e soddisfacenti e alla protezione dalla disoccupazione.
- Tutti, indistintamente, hanno diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro.
- Ogni persona che lavora ha diritto a una retribuzione giusta e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia un'esistenza degna della dignità umana, integrata, se del caso, da altre misure di protezione sociale.
- Tutti hanno il diritto di formare e aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e al tempo libero e, in particolare, a limiti ragionevoli dell'orario di lavoro e a ferie regolari e retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità o vedovanza, vecchiaia e altre circostanze che sfuggono al suo controllo.
- Madri e figli hanno diritto a cure e sostegno speciali. Tutti i figli, sia legittimi che illegittimi, godono della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Tutti hanno diritto all'istruzione. L'istruzione è gratuita, almeno quella primaria e di base. L'istruzione primaria è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere resa universalmente disponibile e l'istruzione superiore deve essere aperta a tutti in egual misura in base alle loro capacità.
- L'educazione deve essere diretta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Deve contribuire alla comprensione, alla tolleranza e all'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi e deve favorire le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di istruzione da impartire ai propri figli.
Articolo 27
- Tutti hanno il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividere il progresso scientifico e le sue conquiste.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi intellettuali e materiali che gli spettano in quanto autore di opere di scienza, letteratura o arte.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà proclamati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- Ognuno ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Ogni individuo, nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, sarà soggetto soltanto alle limitazioni previste dalla legge al solo scopo di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso essere esercitati in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nessuna disposizione della presente Dichiarazione potrà essere interpretata come un conferimento a uno Stato, a un gruppo o a una persona del diritto di intraprendere un'attività o di commettere un atto finalizzato all'eliminazione dei diritti e delle libertà enunciati nella presente Dichiarazione.
Fonte della traduzione in tedesco: www.humanrights.ch
Informazioni dal governo federale
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