Giornata dei diritti umani

La Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. È considerata la base del diritto internazionale in materia di diritti umani. Purtroppo, l'attuazione di molti punti è ancora oggi solo una chimera e viene calpestata anche dai Paesi che l'hanno proclamata 70 anni fa.

Diritti umani
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo è un lungo percorso che tutti noi dovremmo seguire e prendere come base nelle nostre azioni quotidiane e nel nostro comportamento rispettoso. Solo in questo modo è possibile raggiungere una vera democrazia e la pace. © Depositphotos/Rawpixel

Nel 1966 sono entrati in vigore il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II). La UDHR, il Patto ONU I e il Patto ONU II costituiscono la Carta internazionale dei diritti umani.

"La verità, si dice, è la prima vittima della guerra".

Philip Snowden (1864-1937), è stato un politico britannico e il primo Cancelliere dello Scacchiere del Partito Laburista Britannico. (Fonte)

Ecco gli articoli come promemoria:

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e devono incontrarsi in uno spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione senza distinzione alcuna, per esempio di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione.

Inoltre, non sarà fatta alcuna distinzione sulla base dello status politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, fiduciario, non autonomo o altrimenti limitato nella sua sovranità.

Articolo 3

Ogni persona ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessuno sarà tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite in tutte le loro forme.

Articolo 5

Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni persona ha il diritto di essere riconosciuta come avente capacità giuridica ovunque.

Articolo 7

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza distinzioni, a un'uguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a un'uguale protezione contro qualsiasi discriminazione contraria alla presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti per gli atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o espulso dal Paese.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in piena uguaglianza, a un'equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale per la determinazione dei suoi diritti e doveri e di qualsiasi accusa penale a suo carico.

Articolo 11

  1. Chiunque sia accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge in un processo pubblico in cui abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che non era punibile secondo il diritto nazionale o internazionale al momento in cui è stata commessa. Allo stesso modo, non può essere inflitta una pena più pesante di quella minacciata al momento della commissione del reato.

Articolo 12

Nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e nella sua corrispondenza, né a una lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione legale contro tali interferenze o menomazioni.

Articolo 13

  1. Ogni persona ha il diritto di muoversi liberamente all'interno di uno Stato e di scegliere il proprio luogo di residenza.
  2. Ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese.

Articolo 14

  1. Tutti hanno il diritto di chiedere e ottenere asilo dalle persecuzioni in altri Paesi.
  2. Questo diritto non può essere esercitato nel caso di un'azione penale effettivamente intentata per crimini di natura non politica o per atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

  1. Tutti hanno diritto a una nazionalità.
  2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né gli può essere negato il diritto di cambiare la propria nazionalità.

Articolo 16

  1. Le donne e gli uomini in età da matrimonio hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna restrizione di razza, nazionalità o religione. Hanno pari diritti al momento del matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio può essere contratto solo se i futuri coniugi sono d'accordo liberamente e senza riserve.
  3. La famiglia è l'unità naturale di base della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

  1. Ogni individuo ha il diritto di possedere beni sia da solo che in comunità con altri.
  2. Nessuno può essere privato arbitrariamente dei propri beni.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nella pratica, nel culto e nell'osservanza.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e indipendentemente dalle frontiere.

Articolo 20

  1. Tutti hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di formare associazioni.
  2. Nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione.

Articolo 21

  1. Ogni individuo ha il diritto di partecipare alla formazione degli affari pubblici del proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti.
  2. Tutti hanno diritto a un accesso paritario alle cariche pubbliche del proprio Paese.
  3. La volontà del popolo è la base dell'autorità del potere pubblico; questa volontà deve essere espressa attraverso elezioni regolari, non falsate, universali ed eque, a scrutinio segreto o con una procedura elettorale libera equivalente.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e al godimento, attraverso misure nazionali e la cooperazione internazionale e tenendo conto dell'organizzazione e delle risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

  1. Ogni individuo ha il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'occupazione, a condizioni di lavoro giuste e soddisfacenti e alla protezione dalla disoccupazione.
  2. Tutti, indistintamente, hanno diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro.
  3. Ogni persona che lavora ha diritto a una retribuzione giusta e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia un'esistenza degna della dignità umana, integrata, se del caso, da altre misure di protezione sociale.
  4. Tutti hanno il diritto di formare e aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo e al tempo libero e, in particolare, a limiti ragionevoli dell'orario di lavoro e a ferie regolari e retribuite.

Articolo 25

  1. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità o vedovanza, vecchiaia e altre circostanze che sfuggono al suo controllo.
  2. Madri e figli hanno diritto a cure e sostegno speciali. Tutti i figli, sia legittimi che illegittimi, godono della stessa protezione sociale.

Articolo 26

  1. Tutti hanno diritto all'istruzione. L'istruzione è gratuita, almeno quella primaria e di base. L'istruzione primaria è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere resa universalmente disponibile e l'istruzione superiore deve essere aperta a tutti in egual misura in base alle loro capacità.
  2. L'educazione deve essere diretta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Deve contribuire alla comprensione, alla tolleranza e all'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi e deve favorire le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di istruzione da impartire ai propri figli.

Articolo 27

  1. Tutti hanno il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividere il progresso scientifico e le sue conquiste.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi intellettuali e materiali che gli spettano in quanto autore di opere di scienza, letteratura o arte.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà proclamati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

  1. Ognuno ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Ogni individuo, nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, sarà soggetto soltanto alle limitazioni previste dalla legge al solo scopo di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso essere esercitati in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione potrà essere interpretata come un conferimento a uno Stato, a un gruppo o a una persona del diritto di intraprendere un'attività o di commettere un atto finalizzato all'eliminazione dei diritti e delle libertà enunciati nella presente Dichiarazione.

Fonte della traduzione in tedesco: www.humanrights.ch

Informazioni dal governo federale

Eventi e funzioni nel 70° anniversario della Convenzione sui diritti umani

Dichiarazione sulla 70° compleanno dei diritti umani e Messaggio video

Istituto svizzero di ricerca sulla pace e l'energia (SIPER)

Quanti Stati hanno il Trattato sui diritti umani ratificato?

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